Decreto 22 dicembre 2018, n. 151 Art. 2
Modalita' di pagamento e riassegnazione dei proventi
1. La sanzione amministrativa accessoria di cui all' articolo 22, comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e' versata in unica soluzione sul capitolo n. 3648 del capo XIV dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
2. I proventi derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all' articolo 22, comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura e per le finalita' di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 .
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all' art. 2 : - Per l' articolo 22, comma 12-ter del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286 , si veda nelle note alle premesse. - Per l' articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 , si veda nelle note alle premesse.