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Decreto 4 novembre 2019, n. 166 · Decreto 4 novembre 2019, n. 166 — Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (20G00001)

Decreto 4 novembre 2019, n. 166 Art. 2

Capo II Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali e ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

In KraftAmtlicher Text

Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali

1. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e degli assistenti, degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori informatici, degli ispettori tecnico-scientifici, degli ispettori sanitari, dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei direttivi tecnico-scientifici, dei direttivi sanitari e dei direttivi ginnico-sportivi e' soggetta alla verifica del possesso di:

a) idoneita' fisica e psichica all'espletamento delle funzioni proprie della qualifica da ricoprire;

b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermita' fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell'incolumita' del candidato e di coloro che prestano attivita' lavorativa congiuntamente ad esso.

2. I partecipanti alle procedure concorsuali e selettive di cui al comma 1 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacita' intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilita' decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici.

3. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti fisici, psichici e attitudinali e' formulato da una commissione medica nominata dall'amministrazione, che accerta i requisiti di cui al comma 2 previa valutazione psicodiagnostica, eseguita anche con appositi esami o test psico-attitudinali, somministrati da specialisti nella disciplina.