Decreto 7 luglio 2020, n. 106 Art. 13Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
Capo IV Disposizioni comuni
1. In ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando, in conformita' alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dell'anzianita' di servizio e della maggiore eta' anagrafica.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
Note all'art. 13: - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , si vedano le note alle premesse.