Decreto 29 dicembre 2022, n. 211 Art. 2
Finalita' e durata
1. Il corso di formazione iniziale dei funzionari prefettizi promuove la cultura e l'etica istituzionale, perfeziona la preparazione professionale teorica e pratica e sviluppa le competenze manageriali necessarie per lo svolgimento delle peculiari funzioni dirigenziali attribuite alla carriera prefettizia.
2. Al corso di cui al comma 1 sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia, nominati consiglieri con decreto del Capo Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie (di seguito Capo Dipartimento).
3. Il corso ha durata annuale e si articola in due semestri, dedicati rispettivamente alla formazione teorico-pratica e al tirocinio operativo.
4. Il programma e' elaborato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (di seguito SNA), tenendo conto delle esigenze formative rilevate dalla Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile (di seguito Direzione centrale) che, a tal fine, valuta anche le proposte formulate dal Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (di seguito CASMI).
5. Nel periodo del corso di formazione iniziale, i profili amministrativo-gestionali dei consiglieri sono curati dalla Direzione centrale, attraverso i propri uffici della sede didattico-residenziale.