Decreto 29 dicembre 2022, n. 211 Art. 7Frequenza e assenze
1. La frequenza del corso e' obbligatoria ed e' computata a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
2. Nel primo semestre, in caso di assenze giustificate superiori al venti per cento delle ore di attivita' didattica ovvero nel caso in cui non siano state svolte le connesse prove di valutazione o in caso di assenze giustificate superiori al venti per cento delle giornate di applicazione pratica, i consiglieri sono tenuti a completare il periodo di attivita' didattica, frequentando appositi moduli formativi individuati dalla SNA, sentita la Direzione centrale, ovvero il corso di formazione teorico-pratica dell'anno successivo, se previsto.
3. Nel secondo semestre, in caso di assenze giustificate superiori al venti per cento delle giornate di tirocinio operativo, i consiglieri sono tenuti a completare il periodo di tirocinio operativo di cui all'articolo
4. 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la SNA individua le modalita' di espletamento del colloquio interdisciplinare previsto dall'articolo 6, comma 1.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformita' alla disciplina negoziale adottata ai sensi delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 .
Note all'art. 7: - Per il titolo del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , si veda nelle note alle premesse.