Decreto 29 dicembre 2022, n. 212 Art. 2Prove di esame per l'accesso al ruolo degli orchestrali
Capo I Concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli orchestrali
1. Le prove di esame sono costituite da tre prove pratiche e una prova orale.
2. Le tre prove pratiche consistono in:
a) una esecuzione, con lo strumento per il quale e' stato bandito il concorso, di un brano di concerto, scelto dal candidato;
b) uno studio di adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice fra tre proposti dal candidato;
c) una lettura e una esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione esaminatrice.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova pratica una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale consiste in un colloquio vertente su:
a) nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato;
b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).