Decreto 20 dicembre 1996, n. 708 Art. 3
1. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono effettuati presso e a cura delle strutture pubbliche sanitarie riconosciute idonee con decreto del Ministro della sanita' ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 7 agosto 1982.
2. I regolamenti relativi all'espletamento dei corsi, che devono prevedere un direttore con funzioni di responsabile dell'organizzazione tecnica e amministrativa e docenti che abbiano specifica competenza nelle materie relative al programma di cui all'allegato A, sono approvati con il decreto dirigenziale di autorizzazione allo svolgimento dei corsi stessi.