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Decreto 4 aprile 1995, n. 334 · Decreto 4 aprile 1995, n. 334 — Regolamento recante norme di semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di tesoreria

Decreto 4 aprile 1995, n. 334 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. All' art. 278 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e' aggiunto il seguente comma: "Per i pagamenti relativi a spesa di importo non superiore a L. 20.000, le amministrazioni emettono aperture di credito a favore di funzionari che vi provvedono direttamente mediante prelevamento dei necessari fondi dagli accreditamenti ricevuti.".

Nota all'art. 2: - Il testo dell' art. 278 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 , integrato dall'art. 2 del presente decreto, e' il seguente: "Art. 278. - il pagamento delle spese iscritte in bilancio e debitamente liquidate e giustificate viene ordinato: a) con assegni a favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria; b) con aperture di credito a favore dei funzionari delegati, i quali provvedono sia col mezzo di assegni come alla precedente lettera a), sia direttamente mediante prelevazione di fondi dai crediti medesimi; c) con ruoli per le spese fisse cioe' stipendi, pensioni, ed altre di importo e scadenze determinate; d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato. Per i pagamenti delle spese di giustizia e delle vincite al lotto si osservano le disposizioni degli articoli 454 e 469 del presente regolamento e per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'esterno quelle dei successivi articoli 475 e 486. Per i pagamenti relativi a spesa di importo non superiore a L. 20.000, le amministrazioni emettono aperture di credito a favore di funzionari che vi provvedono direttamente mediante prelevamento dei necessari fondi dagli accreditamenti ricevuti.".