Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1951, n. 5 Art. 21
NORME COMUNI ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTI I GIUOCHI DI ABILITA' E CONCORSI PRONOSTICI
Lo svolgimento tecnico di ogni giuoco o concorto deve prevedere in ogni caso, il verificarsi di uno o piu' vincitori tra i partecipanti.