Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 1952, n. 6 Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito dei visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.