Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1962, n. 8 Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211 , sui consorzi obbligatori di difesa contro la grandine; Vista la deliberazione 25 giugno 1960, n. 4219, del Consiglio provinciale di Treviso, con la quale viene chiesta, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211 , l'applicazione della legge medesima nel territorio della detta Provincia; Ritenuta l'opportunita' di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di consorzi obbligatori fra i proprietari interessati; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: La legge 9 giugno 1901, n. 211 , e' resa applicabile nel territorio della provincia di Treviso.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1962, n. 8 Art. 18
- Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1962, n. 8 Art. 87