Decreto del presidente della repubblica 20 maggio 1966, n. 5 Art. 2
Il prefetto della provincia di Savona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita'.
Il prefetto della provincia di Savona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita'.