Decreto del presidente della repubblica 15 gennaio 1972, n. Art. 21
Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell' art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , dagli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del tesoro, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonche' degli uffici e del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121 , che fissa al 1 aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.