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Decreto del presidente della repubblica 17 aprile 1972, n. 3 · Decreto del presidente della repubblica 17 aprile 1972, n. 310 — Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale con sede in Firenze

Decreto del presidente della repubblica 17 aprile 1972, n. 3 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni; Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474 e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ; Visto il proprio decreto 8 giugno 1968, n. 822, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformita' delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della regione Toscana; Visto, inoltre, il proprio decreto 13 luglio 1969, n. 529, recante modifiche al predetto statuto; Viste le deliberazioni in data 28 aprile 1971 e 10 maggio 1971, assunte rispettivamente dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto e dal presidente dell'Istituto stesso; Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvata la modificazione degli articoli 1, 2, 14, 20, 23, 24 e 30 dello statuto dell'istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale con sede in Firenze, in conformita' del testo allegato che costituisca, parte integrante del presente decreto.