Decreto del presidente della repubblica 4 gennaio 1973, n. 6 Art. 21
Le scritture contabili di cui al precedente articolo 20 relative ai mediatori marittimi defunti, interdetti o cancellati dal ruolo od in ogni caso cessati dall'esercizio dell'attivita', tranne che nell'ipotesi prevista nell'art. 15, lettera e) della legge, devono essere depositate per la conservazione, ai sensi dell' art. 2220 codice civile , presso la segreteria della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo il mediatore era iscritto.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 4 gennaio 1973, n. 6 Art. 15
- Decreto del presidente della repubblica 4 gennaio 1973, n. 6 Art. 2220