Decreto del presidente della repubblica 16 aprile 1973, n. 5 Art. 2
Restano confermati tutti gli impegni contrattuali assunti dalle parti contraenti e resi esecutivi con la convenzione di cui all'art. 1 e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1969, n. 573 (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 30 agosto 1969).