Decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. Art. 21Servizio di confine
Capo III AUMENTI NEL COMPUTO DEI SERVIZI
Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza e' computato con l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione. ((35))
--------------- AGGIORNAMENTO (35) Il D. L.gs. 30 aprile 1997, n.165 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui agli articoli 19 , 20 , 21 e 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
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Zitiert von
- Decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. Art. 01
- Decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. Art. 24
- Decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. Art. 26
- Decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. Art. 27
- Decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. Art. 36
- Decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. Art. 211