Decreto del presidente della repubblica 3 gennaio 1978, n. 8 Art. 21
Il consorzio che per qualsiasi motivo abbia perduto la qualifica di organismo abilitato deve consegnare al nuovo organismo abilitato i sigilli, i punzoni, le matrici, i timbri, i registri e comunque tutto il materiale in suo possesso necessario allo svolgimento dell'attivita' prevista dal presente regolamento.