Decreto del presidente della repubblica 2 ottobre 1978, n. 7 Art. 5
Titolo II ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE
I compiti e le facolta' conferite all'Ente zona industriale di Trieste dall'ordine del cessato Governo militare alleato del 18 aprile 1953, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, vengono estesi anche alle aree della provincia di Trieste interessate all'accordo di cooperazione economica. Oltre alla facolta' di cui all'articolo III dell'ordine dell'ex Governo militare alleato del 18 aprile 1953, n. 66, all'Ente zona industriale di Trieste e' attribuito il compito di designare i tre propri rappresentanti nel comitato misto italo-jugoslavo di cui all'art. 7 del protocollo sulla zona franca.