Decreto del presidente della repubblica 27 luglio 1981, n. 4 Art. 13Norme transitorie
Sino alla costituzione degli organismi di coordinamento di cui al precedente art. 8, le intese e gli accordi tra il Ministero della difesa ed il Ministero dei trasporti saranno adottati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti.