Decreto del presidente della repubblica 10 agosto 1981, n. 5 Art. 1
E' concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni, alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare sul territorio nazionale. E' concesso inoltre, senza esclusivita', il servizio di radiofotografia circolare.