Decreto del presidente della repubblica 3 novembre 1981, n. Art. 21
L'art. 33 e' sostituito dal seguente: "Fascicolo del processo. - La segreteria della commissione tributaria forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi il fascicolo contenente gli atti e i documenti prodotti dal ricorrente, nonche' i fascicoli contenenti gli atti e i documenti prodotti dalle altre parti. Nel fascicolo vengono poi inseriti gli atti e i documenti di tutti i gradi del processo dinanzi alle commissioni, compresi gli originali delle ordinanze e le copie delle decisioni. Trascorsi sei mesi dal giorno in cui e' intervenuta la decisione passata in giudicato, la segreteria della commissione trasmette il fascicolo all'ufficio tributario competente. Il ricorrente entro il termine indicato nel comma precedente ha diritto di ottenere dalla segreteria della commissione la restituzione del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti. Successivamente, entro cinque anni dalla data dell'ultima decisione, la richiesta di restituzione puo' essere fatta all'ufficio tributario. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio. Si applica il quarto comma dell'art. 38 relativamente alle spese di rilascio della copia".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 3 novembre 1981, n. Art. 33
- Decreto del presidente della repubblica 3 novembre 1981, n. Art. 38