Decreto del presidente della repubblica 22 febbraio 1982, n. Art. 21Competenze dello Stato
Capo III ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) gli interventi assistenziali di primo soccorso in caso di catastrofe o calamita' naturale di particolare gravita' o estensione; 2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 , e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri Paesi; 3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti; 4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonche' la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalita' assistenziali in attuazione di regolamenti delle Comunita' economiche europee; 5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell' art. 38 della Costituzione , ivi compresi le indennita' di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari.