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Decreto del presidente della repubblica 23 febbraio 1982, n. · Decreto del presidente della repubblica 23 febbraio 1982, n. 307 — Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 507, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipica del prosciutto di San Daniele

Decreto del presidente della repubblica 23 febbraio 1982, n. Art. 21

In KraftAmtlicher Text

La vigilanza degli organi competenti si svolge nei confronti di chiunque produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prosciutto denominato "di San Daniele" o "San Daniele del Friuli", o qualificato in modo da generare confusione con la produzione tutelata. Il personale incaricato della vigilanza, munito di documento di riconoscimento, rilasciato dalle pubbliche amministrazioni o dal consorzio al quale e' affidata la vigilanza, puo' accedere liberamente negli stabilimenti, nei laboratori di produzione e confezionamento, nei magazzini, nei depositi, nei mercati, negli spacci di vendita nonche' nei ristoranti, trattorie ed altri pubblici esercizi ed in genere ovunque si produca o si distribuisca a qualsiasi titolo per il consumo o si smerci prosciutto. La vigilanza si esplica altresi' sui prodotti sia all'atto della spedizione che durante il trasporto, nonche' al loro arrivo a destinazione. Per il prelevamento dei campioni e l'esecuzione delle analisi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e dal relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, numero 327 . L'accertamento delle peculiari caratteristiche merceologiche del prosciutto di San Daniele si effettua secondo le disposizioni dell'art. 9 del presente regolamento. Gli incaricati della vigilanza possono svolgere le indagini presso i macelli e le aziende commerciali operanti nel settore della produzione tutelata. Degli accertamenti ispettivi e peritali e' redatto apposito verbale a cura degli agenti incaricati.