Decreto del presidente della repubblica 23 febbraio 1982, n. Art. 21
La vigilanza degli organi competenti si svolge nei confronti di chiunque produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prosciutto denominato "di San Daniele" o "San Daniele del Friuli", o qualificato in modo da generare confusione con la produzione tutelata. Il personale incaricato della vigilanza, munito di documento di riconoscimento, rilasciato dalle pubbliche amministrazioni o dal consorzio al quale e' affidata la vigilanza, puo' accedere liberamente negli stabilimenti, nei laboratori di produzione e confezionamento, nei magazzini, nei depositi, nei mercati, negli spacci di vendita nonche' nei ristoranti, trattorie ed altri pubblici esercizi ed in genere ovunque si produca o si distribuisca a qualsiasi titolo per il consumo o si smerci prosciutto. La vigilanza si esplica altresi' sui prodotti sia all'atto della spedizione che durante il trasporto, nonche' al loro arrivo a destinazione. Per il prelevamento dei campioni e l'esecuzione delle analisi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e dal relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, numero 327 . L'accertamento delle peculiari caratteristiche merceologiche del prosciutto di San Daniele si effettua secondo le disposizioni dell'art. 9 del presente regolamento. Gli incaricati della vigilanza possono svolgere le indagini presso i macelli e le aziende commerciali operanti nel settore della produzione tutelata. Degli accertamenti ispettivi e peritali e' redatto apposito verbale a cura degli agenti incaricati.