Decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1982, n. 16 Art. 21Norme di abrogazione
Capo V NORME TRANSITORIE E FINALI
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge e di regolamento relative alle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento che siano in contrasto con il presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'istruzione universitaria.