Decreto del presidente della repubblica 19 ottobre 1982, n. Art. 21
Titolo IV OPERAZIONI DEL CENSIMENTO
A revisione ultimata, e comunque entro il 15 gennaio 1983, gli uffici comunali di censimento provvedono a separare da ciascun questionario di azienda il lembo staccabile del questionario stesso e ad inviarlo, in plico a parte, unitamente ai questionari di azienda ed ai modelli ausiliari, al competente ufficio province di censimento.