Decreto del presidente della repubblica 8 febbraio 1985, n. Art. 1
Nel corso dell'anno 1985 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento e addestramento, purche' ancora soggetti ad obblighi militari: milleottantuno ufficiali, trecentosettanta sottufficiali e millesessanta militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei corpi dell'Esercito; quarantaquattro ufficiali e cinquantanove sottufficiali in congedo illimitato appartenenti alla Marina militare; trenta ufficiali e trenta sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.