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Decreto del presidente della repubblica 4 luglio 1985, n. 46 · Decreto del presidente della repubblica 4 luglio 1985, n. 461 — Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213

Decreto del presidente della repubblica 4 luglio 1985, n. 46 Art. 21

In KraftAmtlicher Text

Sono abrogate tutte le norme relative alla regolamentazione tecnica dell'aviazione civile internazionale contrarie o incompatibili con il presente decreto, nonche' tutte le disposizioni tecniche contenute nella vigente normativa contrarie o comunque non compatibili con le disposizioni emanate con i decreti ministeriali di cui al penultimo comma dell' art. 687 del codice della navigazione , cosi' come integrato dall' art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213 . Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, provvede ad effettuare controlli anche a carattere ispettivo al fine di verificare che sia date piena attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma.

Nota all'art. 21, comma primo: Il testo del penultimo comma dell' art. 687 del codice della navigazione , cosi' come integrato dall' art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213 , e' riportato nella nota all'art. 1.