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Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1986, n. · Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 — Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87

Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1986, n. Art. 21Conflitti e controversie

Capo VI RELAZIONI SINDACALI

In KraftAmtlicher Text

1. In attuazione della previsione contenuta nell' articolo 11, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e' stabilito quanto segue:

a) Procedure di raffreddamento dei conflitti ai livelli di comparto. Nel caso di conflitti di lavoro ai livelli di comparto e decentrati, dovra' essere, entro tre giorni, avviato un confronto fra le parti. Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto in assenza di accordo, si potra' fare ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 , alle quali e' attribuito dal presente decreto il compito di assicurare la corretta gestione degli accordi.

b) Commissione nazionale di valutazione. Ove insorgano conflitti collettivi di lavoro di grande rilievo per l'intero settore del pubblico impiego, concernenti l'interpretazione o l'applicazione dal punto di vista giuridico degli accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 , o l'andamento delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche, anche se i conflitti siano connessi con, ovvero originati da, controversie individuali e plurime, le parti possono ricorrere ad una commissione nazionale di valutazione composta da tre membri scelti dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione fra personalita' di indiscussa qualificazione nelle discipline scientifiche riguardanti i rapporti di lavoro e le amministrazioni pubbliche. La commissione, acquisiti i fatti e sentiti gli interessati, chiariti gli elementi relativi al conflitto, fornisce alle parti, fatta salva la loro autonomia, la propria valutazione in una pronuncia alla quale e' data pubblicita' tramite stampa su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale.