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Decreto del presidente della repubblica 20 maggio 1987, n. 2 · Decreto del presidente della repubblica 20 maggio 1987, n. 270 — Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale

Decreto del presidente della repubblica 20 maggio 1987, n. 2 Art. 21Mobilita' tra enti in ambito regionale

In KraftAmtlicher Text

1. La mobilita' del personale tra enti in ambito regionale comprende le seguenti fattispecie: 1) mobilita' tra unita' sanitarie locali a domanda o a seguito di soppressione del posto; 2) mobilita' tra enti del comparto. I) Trasferimento ad altra unita' sanitaria locale: A) A domanda: la mobilita' del personale a domanda tra unita' sanitarie locali della stessa regione e' disposta per la copertura dei posti vacanti nelle unita' sanitarie locali, individuati in sede regionale, su indicazione delle unita' sanitarie locali medesime. Alla data di scadenza della disciplina transitoria di cui all' art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207 , la mobilita' citata avviene sulla base dei seguenti criteri: pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dei posti vacanti nella unita' sanitaria locale, da coprirsi mediante trasferimento, con l'indicazione delle procedure da seguire per la presentazione delle relative domande; provvedimento di nulla osta al trasferimento da parte del comitato di gestione della unita' sanitaria locale di appartenenza del dipendente; l'accoglimento del trasferimento e disposto dal comitato di gestione della unita' sanitaria locale di destinazione, sentito l'ufficio di direzione; in caso di pluralita' di domande, il trasferimento e' disposto dalla unita' sanitaria locale di destinazione: nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali e sub apicali, secondo apposita graduatoria formata dall'ufficio di direzione sulla base dei titoli posseduti dai candidati, da valutarsi in conformita' dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, tenendo conto, per quanto attiene al punteggio relativo al curriculum, di documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi) e sociali; nei confronti del restante personale, secondo l'anzianita' di servizio di ruolo nella posizione funzionale di appartenenza, da valutarsi in conformita' dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, maggiorata fino ad un massimo di 10 punti, per documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi etc.) e sociali; il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla regione per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali. B) Assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto: in applicazione dell'ultimo comma dell' art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , il dipendente ha diritto, in caso di soppressione del posto - conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali - al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina ove prevista, vacante presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza; l'unita' sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova assegnazione con priorita' sulla mobilita' ordinaria interna di cui all'art. 20 e di quella disciplinata sub A) del presente articolo; qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unita' sanitaria locale di appartenenza, la regione provvedera' all'individuazione del posto vacante di altra unita' sanitaria locale; non potranno essere considerati disponibili a tal fine posti per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame gia' iniziate. Qualora per i posti individuati siano, invece, in corso i processi di mobilita' di cui alla precedente lettera A), il dipendente il cui posto e' stato soppresso, sara' ammesso a concorrere al trasferimento con gli altri candidati; in assenza di posti di corrispondente profilo e posizione funzionale nell'ambito della regione ovvero di mancata assegnazione ai sensi dei commi precedenti, il dipendente rimane in soprannumero nella unita' sanitaria locale di appartenenza fino al verificarsi della vacanza; all'assegnazione ad altra unita' sanitaria locale della stessa regione provvede la giunta regionale; al personale assegnato con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo competono oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato anche una indennita' di incentivazione alla mobilita' pari a due mensilita' dello stipendio in godimento alla data di assegnazione. II) Mobilita' tra enti del comparto: E' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di corrispondente qualifica e livello professionale. Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle unita' sanitarie locali, e', altresi', necessario il nulla osta della regione interessata.

Nota all'art. 21: - Il testo dell'art. 29 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980, recante "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali, e' il seguente: "Art. 29 (Esercizio alle mansioni inerenti al profilo e alla posizione funzionale). - Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale e non puo' essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori. In caso di esigenze di servizio il dipendente puo' eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea, che non puo' comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare, non da' diritto a variazioni del trattamento economico. Non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale piu' elevata, qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale. Qualora un posto cui corrisponda una pluralita' di funzioni venga scisso in piu' posti, il titolare del preesistente posto ha diritto di opzione fra i due o piu' posti di nuova istituzione. All'assegnazione provvede l'unita' sanitaria locale di appartenenza. In caso di soppressione del posto colui che lo ricopre ha diritto al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo e posizione funzionale, vacante presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza o presso altra unita' sanitaria locale della regione. All'assegnazione del posto vacante presso l'unita' sanitaria locale provvede la stessa. All'assegnazione di un posto vacante presso altra unita' sanitaria locale si provvede con l'osservanza delle procedure previste per i trasferimenti; in attesa della definizione delle predette procedure la regione puo' disporre, con l'assenso dell'interessato, la sua assegnazione provvisoria in uno dei posti vacanti da conferire". Nota agli artt. 21 e 22: - Il testo dell' art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 1985, recante "Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali", e' il seguente: "Art. 10 (Procedure per i trasferimenti). - Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e solo successivamente all'esaurimento della sua applicazione relativamente ai posti vacanti per i quali sussistano le condizioni di attuazione della stessa, in deroga alla normativa vigente di cui agli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , il personale puo' essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unita' sanitaria locale della regione, con l'osservanza della procedura di cui ai commi successivi. Il trasferimento e' disposto mediante deliberazione di assenso dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali interessate a condizione che esista la relativa vacanza di organico nella unita' sanitaria locale di destinazione e sentito il parere dell'ufficio di direzione della stessa. Il personale puo' essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad unita' sanitaria locale di diversa regione, con le procedure e alle condizioni di cui ai commi precedenti, alle quali e' aggiunto l'obbligo di approvazione delle regioni interessate. L'atto di trasferimento e' comunicato entro sessanta giorni alla regione per le conseguenti modifiche nei ruoli nominativi regionali".