Decreto del presidente della repubblica 22 settembre 1988, n Art. 607Ricorso dell'imputato
- Titolo III RICORSO PER CASSAZIONE Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
1. L'imputato puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.
2. Puo', inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.