Decreto del presidente della repubblica 5 giugno 1990, n. 14 Art. 21Norma finale di rinvio
1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 , 10 aprile 1987, n. 150 , e 23 giugno 1988, n. 234 .
Note all' art. 21: - Per il D.P.R. n. 69/1984 si veda nelle note all'art. 6. - Per il D.P.R. n. 150/1987 si veda nelle note all'art. 2.