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Decreto del presidente della repubblica 3 agosto 1990, n. 31 · Decreto del presidente della repubblica 3 agosto 1990, n. 319 — Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 21 febbraio 1990, concernente il personale del comparto delle universita', di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68

Decreto del presidente della repubblica 3 agosto 1990, n. 31 Art. 21Attivita' culturali e ricreative

In KraftAmtlicher Text

1. Nell'ambito di quanto stabilito nell' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , ed a integrazione di quanto previsto nell' articolo 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 , ai fini dell'incremento della produttivita', conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le universita' o istituzioni universitarie possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.

2. La gestione di tali servizi puo' essere affidata ad organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed e' sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato a maggioranza da rappresentanti della amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.

3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, le istituzioni indicate nello stesso comma possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonche' di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.

4. Le istituzioni predette iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non puo' eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.

6. Con gli accordi decentrati saranno disciplinate le modalita' di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sara' definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3.

Note all'art. 21: - Si trascrive il testo dell' art. 14 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 : "Art. 14 (Attivita' culturali, ricreative ed assistenziali). - Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle singole universita' o istituzioni per il personale di cui all'art. 1, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavori". - Si trascrive il testo dell' art. 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 , recante "Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle universita'", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1986: "Art. 3 (Servizi sociali). - 1. Per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca, o per le esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata, attivita' in orario sia antimeridiano che pomeridiano per non meno di due ore in ognuno di tali periodi, puo' essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle standards, sempreche' nei bilanci delle singole universita' e dei singoli istituti di istruzione universitaria siano disponibili le necessarie risorse finanziarie. 2. A carico del personale e' posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo. 3. La gestione del servizio puo' essere affidata a terzi, mediante convenzione da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubbllica istruzione, ovvero svolta direttamente dalla amministrazione universitaria. 4. La mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi. 5. E' fatta salva la particolare disciplina vigente in materia per il personale delle cliniche e dei policlinici universitari a gestione diretta. 6. Le universita' e gli istituti di istruzione universitaria favoriscono attivita' a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in conformita' a quanto previsto dall' articolo 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e dell' art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ". - Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro della funzione pubblica 3 agosto 1989 e' riportato in nota alle premesse.