Decreto del presidente della repubblica 7 agosto 1990, n. 30 Art. 21Disciplina del rapporto di concessione del gioco del lotto
Capo II DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE E DELLA RESPONSABILITA' DEL RACCOGLITORE
1. Il rapporto di concessione del gioco del lotto viene disciplinato mediante contratto della durata massima di nove anni da stipularsi con il raccoglitore del gioco da parte del competente ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato.
2. Nei confronti dei rivenditori dei generi di monopolio, il contratto viene stipulato con termine di scadenza coincidente con quello del contratto della rivendita.