Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 1
1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a rilasciare carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti: a titoli di pagamento esigibili presso gli uffici postali, previa la loro commutazione; a crediti, anch'essi esigibili presso gli uffici postali; a denaro versato presso i propri uffici.
2. La carta nominativa puo' essere collegata al servizio dei conti correnti, al servizio dei risparmi ovvero alla costituzione di un conto per operazioni di cassa.
3. La destinazione dei fondi affluenti sui conti per operazioni di cassa, di cui al comma 2, e la corresponsione degli interessi sono regolate sulla base della disciplina vigente per il servizio dei conti correnti postali.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 6
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 12
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 46
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 54
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 55
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 56
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 68
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 70
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 76
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 82
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 106
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 120
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 122
- Decreto del presidente della repubblica 28 novembre 1990, n. Art. 136