Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 21Omologazione e collaudo degli impianti
TITOLO II Capo I CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
1. Gli impianti oggetto della concessione di cui al presente regolamento devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature di tipo omologato ai sensi dell'articolo 319 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 .
2. Per gli impianti gia' in esercizio di cui all'articolo 32, comma 3, della legge, e' sufficiente una dichiarazione con firma autenticata dell'esercente dell'impianto da cui risulti:
a) la rispondenza alle prescrizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni;
b) l'idoneita' all'impiego;
c) l'assenza di disturbi ai servizi di radiocomunicazioni.
3. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' procedere, a spese del concessionario, al collaudo o alla verifica degli impianti.
Note all'art. 21: - L'art. 319 del testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973 , e' cosi' formulato: "Art. 319 (Norme tecniche per gli impianti). - Tutti gli impianti in concessione o altrimenti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature omologate o autorizzate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni". - Per il testo dell' art. 32 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 19.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 19
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 319
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 32
Zitiert von
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 12
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 14
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 32
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 36
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 37