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Decreto del presidente della repubblica 7 agosto 1992, n. 41 · Decreto del presidente della repubblica 7 agosto 1992, n. 417 — Regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Decreto del presidente della repubblica 7 agosto 1992, n. 41 Art. 21Tacito rinnovo dei contratti

CAPO III BENI E SERVIZI

In KraftAmtlicher Text

1. I contratti aventi per oggetto somministrazioni di beni o esecuzione continuata di servizi possono prevedere la facolta' di tacito rinnovo, di anno in anno, per un periodo massimo complessivo non superiore a nove anni.

2. In tal caso, il limite di cui all'articolo 20 va riferito al valore di ciascuna annualita'.