Decreto del presidente della repubblica 7 agosto 1992, n. 41 Art. 21Tacito rinnovo dei contratti
CAPO III BENI E SERVIZI
1. I contratti aventi per oggetto somministrazioni di beni o esecuzione continuata di servizi possono prevedere la facolta' di tacito rinnovo, di anno in anno, per un periodo massimo complessivo non superiore a nove anni.
2. In tal caso, il limite di cui all'articolo 20 va riferito al valore di ciascuna annualita'.