Decreto del presidente della repubblica 19 maggio 1995, n. 2 Art. 21
TITOLO III - DEGLI ISCRITTI E SOCI Capo III - Dei soci.
1. Le domande dirette a conseguire la qualita' di socio sono istruite dalla direzione generale che le trasmette, con le proprie osservazioni, alla commissione o alle commissioni di sezione competenti.
2. Il provvedimento della commissione che accoglie o respinge la domanda, e' comunicato dal presidente all'interessato. Questi, nel caso di reiezione della domanda, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, puo' proporre, contro il provvedimento stesso, ricorso all'assemblea delle commissioni di sezione.
3. Il presidente puo' incaricare, con le modalita' previste dal regolamento generale, uno o piu' soci che riferiscano sul ricorso stesso all'assemblea, la quale decide in via definitiva.