Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 39Consultazioni di documenti nei magazzini
Titolo quarto SERVIZI AL PUBBLICO: LETTURA
1. L'accesso ai magazzini librari per la consultazione diretta dei documenti e' vietato al pubblico.
2. Il direttore della biblioteca puo', tuttavia, autorizzare la consultazione dei documenti nei magazzini in casi eccezionali, su motivata richiesta dell'utente e con l'adozione delle necessarie cautele.