Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 49Riproduzioni di cimeli e interi fondi
Titolo ottavo SERVIZI AL PUBBLICO RIPRODUZIONI
1. L'autorizzazione alla riproduzione di cimeli, nonche' di interi fondi, di parti di fondi o di serie di documenti omogenei, per qualsiasi motivo venga richiesta, e' concessa dal Ministero, sentito il parere del competente comitato di settore.
2. La richiesta (modello 24-bis) e' inoltrata, con motivato parere, al Ministero dal direttore della biblioteca, il quale deve, inoltre, fornire le seguenti indicazioni:
a) se l'esemplare di cui e' stata chiesta la riproduzione e' libero da vincoli giuridici ad esso strettamente connessi e se l'opera non e' sottoposta ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di editoria e di diritto d'autore;
b) se lo stato di conservazione dell'esemplare consente la riproduzione, ove questa non sia gia' posseduta dalla biblioteca, o, anche se posseduta, non sia utilizzabile per lo scopo richiesto.