Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 13Norme finali
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia: l' art. 9, comma 1 , l' art. 11 , l' art. 14 , l' art. 15 , l' art. 16 , l' art. 17 , l' art. 18 , l' art. 19 , l' art. 20 , l' art. 21 e l' art. 22 della legge 23 agosto 1993, n. 352 .
Nota all'art. 13: - Il testo dell' art. 22 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), e' il seguente: "Art. 22. - 1. Per ogni specie fungina destinata alla conservazione, secondo le modalita' di cui all'art. 21, l'unita' sanitaria locale competente rilascia, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, apposita autorizzazione, i cui estremi sono indicati sull'etichetta del prodotto conservato. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' su tutto il territorio nazionale".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 11
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 14
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 15
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 16
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 17
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 18
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 19
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 20
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 21
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 22
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 9