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Decreto del presidente della repubblica 27 luglio 1995, n. 3 · Decreto del presidente della repubblica 27 luglio 1995, n. 388 — Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

Decreto del presidente della repubblica 27 luglio 1995, n. 3 Art. 6Pubblicita' degli incarichi

In KraftAmtlicher Text

1. Presso il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e' tenuto un elenco nominativo, aggiornato sino al mese precedente, di tutti gli incarichi, conferiti o autorizzati, e dei relativi compensi. Di tale elenco possono prendere visione tutti i magistrati della Corte dei conti, con le modalita' previste dal Consiglio medesimo e, in ogni caso, con obbligo di riservatezza.

2. Chi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1992, n. 352 , puo' prendere visione, secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Consiglio di presidenza medesimo, dei dati risultanti in elenco.

3. E' in ogni caso pubblico l'elenco degli incarichi in corso di svolgimento con la sola indicazione degli estremi del conferimento o dell'autorizzazione.

Note all' art. 6: - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 reca: "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell' art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".