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Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 · Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 395 — Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)

Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 13F e s t i v i t a'

TITOLO I FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO).

In KraftAmtlicher Text

1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.

2. Ai dipendenti appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101 .

Note all' art. 13: - La legge 22 novembre 1988, n. 516 reca "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno" ed e' pubblicata nel S O. alla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1988, n. 283. - La legge 8 marzo 1989, n. 101 reca "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione della Comunita' ebraiche italiane" ed e' pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1989, n. 69.