Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 1Definizioni
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:
a) "Ministro" e "Ministero dell'industria" indicano rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) "camera di commercio" indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) "legge n. 580" indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580 ;
d) "ufficio" indica l'ufficio del registro delle imprese;
e) "modello" indica il modello obbligatorio anche informatico;
f) ((IL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA)) .
g) ((IL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA)) .
h) "REA" indica il repertorio delle notizie economiche e amministrative.