Decreto del presidente della repubblica 31 marzo 1998, n. 50 Art. 21Bollettino e quesiti
Capo VII Disposizioni varie
1. Il Garante promuove la pubblicazione di un Bollettino nel quale sono riportati, previa omissione, anche a richiesta dell'interessato, delle relative generalita', i provvedimenti piu' significativi, gli atti e i documenti di cui si ritiene opportuna la pubblicita', e le risposte di interesse generale date ai quesiti pervenuti;
2. Il Bollettino puo' essere edito anche attraverso strumenti telematici.
3. Il Garante cura la catalogazione dei provvedimenti di cui all'articolo 40 della legge, in particolare mediante il Bollettino, e ne agevola la consultazione anche da parte degli uffici giudiziari.
Nota all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 40 della citata legge n. 675/1996 : "Art. 40 (Comunicazioni al Garante). - 1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547 , e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante".