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Decreto del presidente della repubblica 29 settembre 2000, n · Decreto del presidente della repubblica 29 settembre 2000, n. 367 — Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali (n. 112-undecies dell'allegato 1 della legge n. 59/1997 e successive modificazioni)

Decreto del presidente della repubblica 29 settembre 2000, n Art. 3Disciplina delle attivita' di ripresa aerea

In KraftAmtlicher Text

1. Ferme restando le disposizioni in materia di servizi di trasporto aereo non di linea e di lavoro aereo contenute negli articoli 788 , 789 , 790 e 791 del codice della navigazione , l'effettuazione di rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali e' consentita senza preventivi atti di assenso da parte di autorita' o enti pubblici.

2. Sono, altresi', consentiti l'uso dei fotogrammi derivati dai rilevamenti e riprese di cui al comma 1 e le restituzioni cartografiche dai medesimi fotogrammi.

3. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali relativamente ai dati raccolti nell'esercizio delle attivita' disciplinate dal regolamento.

Nota all'art. 3: - Per il riferimento agli articoli 788 , 789 , 790 e 791 del codice della navigazione , si vedano le note alle premesse.