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Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. · Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 — Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo C)

Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. Art. 21R) Autenticazione delle sottoscrizioni

SEZIONE IV COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI

In KraftAmtlicher Text

1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38 comma 2 e comma 3.

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione e' redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco: in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.