Decreto del presidente della repubblica 20 febbraio 2001, n. Art. 21Effetti del nuovo trattamento economico
Titolo III TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 14, 15, 16 e 18 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche per la quota prevista a titolo di retribuzione di posizione all'articolo 20, comma 3.