Decreto del presidente della repubblica 9 maggio 2001, n. 32 Art. 21
1. L'allegato V, parte II, punto 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' modificato come segue:
a) alla lettera A), numero 6), il termine: "sementi certificate" e' sostituito con: "categoria";
b) alla lettera B), punto a), numero 6), il termine: "sementi certificate" e' sostituito con "categoria".
Nota all'art. 21: - Il testo dell'allegato V, parte II, punto 1) del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 , come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "II (Etichette piccoli imballaggi C.E.E.). - 1. Etichette ufficiali. A) Barbabietole. Per le sementi certificate: 1) "piccolo imballaggio C.E.E."; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine; * 4) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi: indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio: * 5) varieta' indicata almeno in caratteri latini; 6) categoria; 7) peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri; 8) in caso dindicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale; 9) per le sementi monogermi la dizione "monogermi"; 10) per le sementi di precisione la dizione "di precisione". B) Foraggere. a) Per le sementi certificate: 1) "piccolo imballaggio C.E.E. B"; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero dordine; * 4) specie indicata almeno in caratteri latini; * 5) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 6) categoria; 7) peso lordo o netto o numero di semi puri; 8) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale; 9) "non destinate alla produzione foraggera". b) Per le sementi commerciali: 1) "piccolo imballaggio C.E.E. B"; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine; 4) specie indicata almeno in caratteri latini; 5) "sementi commerciali"; 6) peso lordo o netto o numero di semi puri; 7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale. c) Per i miscugli di sementi: 1) "piccolo imballaggio C.E.E. B"; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine; 4) "miscugli di sementi per..." (utilizzazione prevista); 5) peso netto o lordo o numero di semi puri; 6) in caso di indicazione dei peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale; 7) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, la varieta'. Indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini.".
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- Decreto del presidente della repubblica 9 maggio 2001, n. 32 Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 9 maggio 2001, n. 32 Art. 5
- Decreto del presidente della repubblica 9 maggio 2001, n. 32 Art. 8
- Decreto del presidente della repubblica 9 maggio 2001, n. 32 Art. 9
- Decreto del presidente della repubblica 9 maggio 2001, n. 32 Art. 12
- Decreto del presidente della repubblica 9 maggio 2001, n. 32 Art. 13
- Decreto del presidente della repubblica 9 maggio 2001, n. 32 Art. 14
- Decreto del presidente della repubblica 9 maggio 2001, n. 32 Art. 15