Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 2002, n. Art. 5
1. Le riunioni del Comitato sono valide ove sia presente alle medesime la maggioranza dei componenti, di cui almeno cinque appartenenti alla minoranza slovena e cinque non appartenenti a detta minoranza. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.
Nota all'art. 5: - Il testo del comma 5, dell'art. 3, della legge 23 febbraio 2002, n. 38 , e' riportato nella nota al titolo.